Decadenza del Protocollo anticovid per le aziende?
Antonio Giuseppe Bernardi
Le novità del 19 febbraio 2021
La pubblicazione della legge 18 febbraio 2022, n. 111, di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, porta con sé la decadenza degli effetti del DPCM 2 marzo 2021, e con esso del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro (Allegato 12), sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le Parti sociali.
Il Protocollo determina le procedure organizzative che le aziende devono adottare per fronteggiare la diffusione della pandemia. Esso è reso strumento cogente per le aziende del settore privato dall’art. 4, comma 1, del DPCM 2 marzo 2021.
Il DPCM in questione nasceva per coprire un periodo di 30 giorni (dal 6 marzo al 6 aprile 2021), tuttavia, per il prolungarsi dell’emergenza sanitaria, il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 ne prorogava la durata fino al 30 aprile (all’articolo 1, comma 1).
Successivamente, il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 portava un’ulteriore proroga fino al 31 luglio (art. 1, comma 1), e il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 con l’articolo 12, comma 2, posticipava la scadenza al 31 dicembre.
Il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 stabiliva che il DPCM del 2 marzo 2021 avrebbe mantenuto la sua applicabilità fino al 31 marzo 2021, ma la legge di conversione (legge 18 febbraio 2022, n. 11 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 18/02/2022 e entrata in vigore il 19/02/2022), modificando l’articolo 18, stabilisce finalmente che:
- Fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 (…omissis…)
Pertanto, a far data da oggi, 19 febbraio 2022, non trova sostegno giuridico l’applicabilità del Protocollo condiviso da governo e parti sociali. Parimenti, decadono anche gli altri protocolli come, ad esempio, quello per il settore trasporti e quello per l’edilizia.
Le basi normative dei protocolli
In riferimento al precedente paragrafo, la base normativa dell’utilizzo di protocolli e linee guida è il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.177).
All’art. 1, commi 14 e 15, esso recita:
(14). Le attivita’ economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attivita’ economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalita’, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16.
(15). Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attivita’ fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
L’attuazione del decreto citato si ebbe immediatamente con la pubblicazione del DPCM 17 maggio 2020, che all’art. 2 imponeva l’utilizzo dei protocolli di contrasto alla diffusione della pandemia. Da questo provvedimento in poi, tutti i DPCM emanati dal governo Conte ribadirono l’obbligo di utilizzo dei protocolli, fino al primo DPCM del governo Draghi, il DPCM 2 marzo 2021, e i successivi rinvii della previsione normativa inseriti nei decreti-legge di cui al precedente paragrafo.
Il decreto-legge 33/2020 fa riferimento, tra le premesse, alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria, pertanto si può ben pensare che le sue disposizioni cessino con essa (al 31 marzo 2022).
Conclusioni
L’obbligo di adottare protocolli di contrasto alla pandemia resta in vigore fino al 31 marzo 2022, fatto salvo che non sono più indicati esplicitamente i protocolli da adottare (in pratica, c’è un buco normativo).